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Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 14/02/2011 (Rv. 616812 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Assenza di opposizioni - Decreto di omologazione ex art. 129, comma 4, legge fall. - Non assoggettabilità a gravame - Portata - Reclamabilità avanti alla corte d'appello - Esclusione - Ricorribilità immediata per cassazione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616812-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, contro il decreto di omologazione che abbia altresì deciso sulle opposizioni proposte ex art. 129, comma 3, legge fall., è ammissibile il reclamo avanti alla corte d'appello ex art. 131 legge fall., mentre lo stesso rimedio è precluso se detto decreto sia pronunciato in assenza di opposizioni, ai sensi dell'art. 129, comma 4, legge fall., potendo, invece, avverso tale provvedimento, essere presentato ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost.; trattasi, infatti, di decreto "non soggetto a gravame" e dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività essendo obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, e non soggetto a gravame. Siffatta interpretazione è imposta da una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 129, comma 4, legge fall., analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata, secondo l'abrogato art. 188 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 129, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge Falliment. art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)