Sez. 1, Sentenza n. 15699 del 15/07/2011 (Rv. 618998 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Non reclamabilità del decreto di omologazione in mancanza di opposizioni - Ricorso immediato per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO
In tema di concordato preventivo, l'art. 183 legge fall., quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che si pronuncia sull'omologazione va proposto reclamo alla corte d'appello, mentre l'art. 180, terzo comma, legge fall. prevede che tale decreto non sia soggetto a reclamo, in mancanza di opposizione dei creditori. Dal combinato disposto di tali norme consegue che il reclamo alla corte d'appello può effettuarsi allorchè l'omologazione venga respinta ovvero qualora venga accolta, nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammissibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)