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Sez. U, Sentenza n. 2827 del 30/10/1973 (Rv. 366401 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') -BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - COMUNIONE DEL TERRENO TRA I DUE FONDI - SERVITU DI PASSAGGIO SUL TERRENO INTERMEDIO - DISTANZE LEGALI PER L'APERTURA - OSSERVANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366401-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') -BALCONI E TERRAZZE - VEDUTE DIRETTE - COMUNIONE DEL TERRENO TRA I DUE FONDI - SERVITU DI PASSAGGIO SUL TERRENO INTERMEDIO - DISTANZE LEGALI PER L'APERTURA - OSSERVANZA - NECESSITA.*

L'esistenza fra due fondi di una striscia di terreno appartenente in comunione ai rispettivi proprietari o l'esistenza, entro il perimetro di un fondo ed al confine con un fondo adiacente, di una zona di terreno appartenente in esclusiva al proprietario del primo, ma soggetta a servitu di passaggio a favore dell'altro o di terzi, anche se larga almeno un metro e mezzo e ininfluente agli effetti della distanza per l'apertura di vedute dirette e di balconi, poiche tale strada, formando parte integrante del fondo cui appartiene e non potendo, percio, essere considerata zona di distacco ai suddetti fini, non realizza, di per se, l'osservanza della distanza fra le due aree ad essa latistanti. (V 3365/69, mass n 343440; 2375/68, mass n 334722).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)