Sez. 2, Sentenza n. 3365 del 16/10/1969 (Rv. 343440 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - SU STRISCIA DI TERRENO COMUNE O SU STRADA PRIVATA - APERTURA DI VEDUTE - LEGITTIMITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - PER L'APERTURA - IN GENERE - SU STRISCIA DI TERRENO COMUNE O SU STRADA PRIVATA - APERTURA DI VEDUTE - LEGITTIMITA.*
Quando tra due edifici posti a distanza minore di quella legale vi sia zona di terreno, comune ai proprietari degli edifici, oppure di proprieta esclusiva di uno dei detti proprietari, ma soggetta a servitu di strada a favore dell'altro, e questa strada abbia una larghezza superiore a metri 1, 50, le vedute possono liberamente aprirsi ovunque, perche e osservata la distanza minima prescritta dai primi due commi dell'art 905 cod civile. (Conf 2375-68, massima n 334722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)