diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1793 del 08/07/1966 (Rv. 323505 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - OBBLIGAZIONI, CONCORDATI, ECC - NOVAZIONE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323505-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - OBBLIGAZIONI, CONCORDATI, ECC - NOVAZIONE - CONCORDATO PREVENTIVO CON CESSIONE DEI BENI - ESCLUSIONE.*

Il concordato preventivo con cessione dei beni non pone in essere una novazione, tassabile ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge di registro -R.d. 30 dicembre 1923, n.3269- e dell'art.29 della relativa tariffa all.A, facendo difetto nella sentenza che omologa tale concordato, sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo della novazione, non vi e l'animus novandi, perche le parti nel concludere il concordato non intendono sostituire ai precedenti loro rapporti di credito o di debito nuove obbligazioni, ma si propongono solo di attuare, nei limiti consentiti dall'entita dei beni ceduti, il pagamento di preesistenti debiti, non vi e l'elemento oggettivo, perche il passaggio del patrimonio del debitore dalla funzione di garanzia a quella di pagamento to non importa sostituzione di una nuova obbligazione a quella precedente estinta. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1235, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 29, Cod. Civ. art. 1230, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)