Sez. 3, Sentenza n. 2105 del 12/07/1974 (Rv. 370411 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - FACOLTA DI PROVOCARE GLI ATTI DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELL'INTERVENTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - FACOLTA DI PROVOCARE GLI ATTI DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELL'INTERVENTO - IRRILEVANZA.*
Dalla disposizione dell'art 629 cod proc civ che prevede l'Estinzione del processo esecutivo nel caso di rinuncia agli Atti da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi hanno facolta di provocare singoli Atti di esecuzione, ancorche siano intervenuti tardivamente: infatti non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere di una procedura esecutiva per la mancata rinunzia di un creditore tardivamente intervenuto, se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. (V 750'68, mass n 332002).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 526, Cod. Proc. Civ. art. 563, Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)