Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 10/11/1979 (Rv. 402446 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - FACOLTA DI PROVOCARE GLI ATTI DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELL'INTERVENTO - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - CREDITORI INTERVENUTI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO - FACOLTA DI PROVOCARE GLI ATTI DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - TARDIVITA DELL'INTERVENTO - IRRILEVANZA.*
Dalla norma dell'art 629 cod proc civ, la quale prevede la Estinzione del processo esecutivo nel caso di rinunzia agli Atti esecutivi da parte del creditore pignorante o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, si desume che anche questi ultimi ancorche siano intervenuti tardivamente hanno la facolta di provocare i singoli Atti di esecuzione, in quanto non sarebbe in alcun modo giustificabile il permanere della procedura esecutiva per la mancata rinunzia del creditore intervenuto tardivamente se questi non avesse il potere di promuovere il completamento della procedura stessa. (V 750/68, mass n 332002; (Conf 2105/74, mass n 370411).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 498, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)