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Sez. 3, Sentenza n. 46975 del 29/10/2003 Cc. (dep. 05/12/2003) Rv. 226728 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Misure cautelari reali - Processo a carico di minorenni - Riesame - Competenza del Tribunale ordinario.
Stato
decisa il 2003-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226728-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In tema di procedimento a carico di minorenni la competenza funzionale al riesame di provvedimenti che dispongano misure cautelari reali spetta comunque al Tribunale ordinario, attesa la formulazione letterale dell'art. 25 D.Lgs. n. 272 del 1989 che dispone che "sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. decide il Tribunale per i minorenni" in tal modo limitando la competenza di tale organo specializzato al solo riesame delle richieste relative al riesame delle misure restrittive della libertà personale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 25, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)