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Sez. 1, Sentenza n. 4585 del 16/12/2002 Cc. (dep. 30/01/2003) Rv. 223334 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Misure cautelari reali - Istanza di riesame nell'interesse di un minore - Ipotesi non specificamente regolata dalle norme sul procedimento a carico di minori - Applicazione, in virtù dell'art.1 del D.P.R. 448 del 1988, delle norme del codice di rito.
Stato
decisa il 2002-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223334-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

In virtù del disposto di cui art.1 del D.P.R. 22 settembre 1988, n.488 - per il quale nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni speciali previste dallo stesso D.P.R. n.488 del 1988 mentre per quanto da esse non previsto si applicano le norme generali del codice di rito - la competenza funzionale per il riesame delle misure cautelari reali spetta al Tribunale ordinario posto che l'art.25 del d.lgs n.272 del 1989 (concernente norme di attuazione, coordinamento e transitorie per il processo penale minorile) prevede la competenza del tribunale per i minorenni solo per le richieste riguardanti, a norma degli articoli 309 e 310 cod. proc. pen., misure cautelari personali, nulla disponendo per quelle reali per le quali dunque riprende vigore la norma generale.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 488 art. 1 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 272 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)