Sez. T, Ordinanza n. 18376 del 07/06/2026 (Rv. 679069-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata liti pendenti - Perfezionamento - Compensazione - Esclusione ex art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, il contribuente è tenuto a versare gli importi dovuti entro i termini stabiliti dalla legge, senza poterli compensare con il credito IVA maturato, poiché l'espressa esclusione della compensazione nelle ipotesi tipizzate dall'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 impedisce, in via generalizzata, il ricorso a tale modalità estintiva dell'obbligazione tributaria ai fini della definizione agevolata.
Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)