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Sez. 5, Sentenza n. 665 del 15/01/2007 (Rv. 595136 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 49, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti - Versamento dell'importo dovuto - Modalità - Compensazione con credito d'imposta - Ammissibilità - Conseguenze - Detraibilità del credito per i periodi successivi - Esclusione - Recupero del relativo importo - Avviso di mora - Legittimità.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595136-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso, per il versamento dell'importo dovuto in base alla dichiarazione integrativa, della compensazione con un credito d'imposta relativo all'anno 1990, previa rinuncia all'eventuale maggior credito residuo, il computo del medesimo credito in detrazione nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta successivo non comporta l'invalidità o l'inefficacia della domanda di condono, ma è quest'ultima a precludere la possibilità di portare in detrazione il medesimo credito, ormai estinto, per i successivi periodi d'imposta, con la conseguente legittimità dell'avviso di mora intimato per il recupero del relativo importo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)