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Sez. L, Sentenza n. 9826 del 19/11/1994 (Rv. 488735 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità per gli operai agricoli - Computo delle giornate di disoccupazione - Modalità ex art. 1 d.P.R. n. 1049 del 1970 - Modificazione per l'anno 1985 ex art. 6 legge n. 198 del 1985 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488735-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

La modalità di computo delle giornate di disoccupazione degli operai agricoli per la corresponsione della relativa indennità, stabilita dall'art. 1 del d.P.R. n. 1049 del 1970 sottraendo a 270 giornate lavorative annuali quelle effettivamente lavorate nell'anno, con un risultato nel limite massimo di 180, non è stata modificata relativamente all'anno 1985 dall'art. 6 della legge n. 198 del 1985, in quanto il diritto per il 1985 ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle lavorate nel 1984 è diretto solo alla tutela della posizione contributiva dei lavoratori agricoli mediante il riconoscimento di una contribuzione figurativa e non anche a modificare i predetti criteri di computo dell'indennità di disoccupazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 32 CORTE COST., DPR 03/12/1970 num. 1049 art. 1, Legge 13/05/1985 num. 198 art. 1, Legge 13/05/1985 num. 198 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)