Sez. 5, Sentenza n. 9433 del 29/05/1981 Ud. (dep. 26/10/1981) Rv. 150694 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - DISCO - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO SUL CONTENUTO DI ATTI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - DISCO - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO SUL CONTENUTO DI ATTI.*
Il disco-contrassegno, cosiddetto bollo di circolazione, destinato ad essere esposto sulla parte anteriore del veicolo, non costituisce né atto pubblico né certificato amministrativo, ma attestato sul contenuto di Atti, in quanto attestazione derivata dall'atto di versamento della tassa, di cui sinteticamente riporta gli elementi essenziali, con la conseguenza che la falsificazione rientra nella ipotesi prevista dagli artt. 478 ultimo comma e 482 cod. pen. se commessa dal privato. Il tagliando-ricevuta, da allegarsi alla carta di circolazione, costituisce invece atto pubblico, consacrando l'attività svolta dal pubblico ufficiale in relazione alla percezione della somma importo della tassa, ed essendo diretto a documentare tale fatto giuridicamente rilevante ai fini della circolazione del veicolo, con la conseguenza che la sua falsificazione integra l'ipotesi di cui agli artt. 476 primo comma e 482 cod. pen. se commessa dal privato. (Conf. Sent. Del 22/6/78, n. 8119, m. 139431).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)