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Sez. 3, Sentenza n. 614 del 13/03/1987 Cc. (dep. 15/04/1987) Rv. 175671 - 01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA CON CONCESSIONE IN SANATORIA - ILLICEITÀ DELL'ATTO - LEGITTIMITÀ DEL SEQUESTRO - OGGETTO DELLA TUTELA URBANISTICA - NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE ED ABUSO INNOMINATO IN ATTI DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1987-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175671-01

PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - COSTRUZIONE REALIZZATA CON CONCESSIONE IN SANATORIA - ILLICEITÀ DELL'ATTO - LEGITTIMITÀ DEL SEQUESTRO - OGGETTO DELLA TUTELA URBANISTICA - NOVITÀ APPORTATE DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 - CONTENUTO - FATTISPECIE IN TEMA DI COSTRUZIONE SENZA CONCESSIONE ED ABUSO INNOMINATO IN ATTI DI UFFICIO.*

È legittimo il sequestro di un fabbricato realizzato in base a concessione in sanatoria, non conforme agli strumenti urbanistici, quando venga ritenuta l'illiceità e pertanto l'inesistenza dell'atto considerato frutto di collusione tra il privato richiedente ed il pubblico amministratore. Il rilascio di qualsiasi concessione - sia ordinaria che in sanatoria - è attualmente - in virtù delle modifiche apportate alla normativa urbanistica dagli artt. 6, 13, 15 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive") - subordinato all'indagine di conformità agli elementi normativi che consentono l'edificabilità del suolo: l'interesse protetto non è più soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo dell'autorità amministrativa, ma che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico. (nella specie il giudice di merito aveva contestato i reati di costruzione senza concessione e di abuso innominato in Atti di ufficio ipotizzando che la sanatoria fosse illecita, in quanto prodotto di dolosa macchinazione, posta in essere per eludere sia il giudicato amministrativo di annullamento - per eccesso di volumetria - dell'originaria concessione, sia la normativa urbanistica vigente, sia i regolamenti edilizi comunali).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337, Cod. Proc. Pen. art. 343 bis CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 15 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)