Sez. 1, Sentenza n. 865 del 03/04/1989 Cc. (dep. 27/06/1989) Rv. 181653 - 01
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI E FONDAMENTO.*
GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI E FONDAMENTO.*
Il controllo sulla legittimità dell'atto amministrativo deve essere condotto dal giudice penale tutte le volte in cui assume Rilevanza non solo l'esistenza dell'atto ma anche la sua legittimità. Tuttavia tale potere non è riconducibile alla possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo riconosciutagli dagli artt. 4 e 5 della legge del 1865, ma deve trovare fondamento e giustificazione o in un'esplicita previsione legislativa, ovvero nell'ambito dell'interpretazione della norma penale qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa. (V mass n 175671; (Conf mass n 176304).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)