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Sez. U, Ordinanza n. 22099 del 31/07/2025 (Rv. 675775-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica - Inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo ex l. n. 662 del 1996 per inesistenza di un presupposto condizionante l’ammissione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675775-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento con il quale si dichiara l'inoperatività ex post della garanzia prestata dal Fondo

ex l. n. 662 del 1996, per inesistenza di un presupposto condizionante l'ammissione, poiché il gestore del Fondo, nel negare l'attivazione della garanzia, non esercita poteri discrezionali ma si limita a far valere una ragione di inefficacia della stessa a causa dell'assenza di una condizione stabilita dal contratto.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)