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Sez. T, Ordinanza n. 29345 del 06/11/2025 (Rv. 677022-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - ACCERTAMENTO IN AUMENTO | Sanzioni amministrative tributarie - Natura sostanziale penale - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-11-06
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677022-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE (NATURA GIURIDICA) - PROCEDIMENTO - DAVANTI ALLE COMMISSIONI IN GENERE - ACCERTAMENTO IN AUMENTO

In tema di sanzioni tributarie, una sanzione formalmente amministrativa può essere considerata penale, ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, avuto riguardo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, come la sua qualificazione giuridica, da parte del diritto interno, come penale piuttosto che disciplinare o amministrativa, la sua effettiva natura e il grado di severità.

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)