Sez. 5 - , Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 03)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Sanzione tributaria e sanzione penale - Principio del “ne bis in idem” - Limiti di applicabilità - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di "bis in idem" postula l'applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie; pertanto, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte EDU nella sentenza del 15 novembre 2016, su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, A. e B. c-Norvegia, detto divieto non è violato qualora un soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di interessi diversi. (Nella specie la S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui, a soggetto sanzionato penalmente per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, è stata contestata anche una condotta fraudolenta diretta ad evadere gli obblighi tributari).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)