Sez. U, Sentenza n. 28369 del 27/10/2025 (Rv. 676436-02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 - Insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali - Discrimine - Motivazione - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 109 del 2006 ("grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile") e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre avere riguardo alla motivazione del provvedimento, atteso che neppure soluzioni discutibili o in contrasto con orientamenti giurisprudenziali già consolidatisi possono dare luogo a responsabilità, ove corredate da un percorso argomentativo giuridicamente accettabile, benché eventualmente errato (come tale suscettibile di dar luogo all'impugnazione). (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità disciplinare del magistrato che, nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, previa disapplicazione dell'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, aveva autorizzato, in via cautelare, l'esercizio della professione di psicologa a prescindere dall'assolvimento dell'obbligo vaccinale, sul presupposto che, in presenza di un'analitica e dettagliata motivazione, giustificata con riferimento a un orientamento scientifico minoritario, l'erroneità della decisione rilevasse unicamente sul piano della correttezza tecnico-giuridica, ciò che ne avrebbe giustificato l'impugnazione).
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)