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Sez. U, Sentenza n. 21552 del 24/06/2026 (Rv. 678963-01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Atti e provvedimenti resi dal magistrato nell'esercizio delle funzioni - Censurabilità in sede disciplinare anche in relazione all'interpretazione e applicazione di norme giuridiche - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678963-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

La condotta del magistrato, tradottasi nell'attività interpretativa e applicativa di norme di diritto, è censurabile sotto il profilo disciplinare nel solo caso in cui il provvedimento giurisdizionale sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di una negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare nella condotta del magistrato che, in una causa di risarcimento del danno da sinistro stradale mortale, aveva liquidato - discostandosi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, applicando la personalizzazione in misura superiore al massimo previsto dalla tabelle milanesi adottate ed estendendola anche al danno parentale già liquidato nella misura massima - una somma ritenuta abnorme, limitandosi ad analizzare il contenuto tecnico della decisione e a ritenerla erronea ed eccessiva nel risultato).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)