Sez. L, Sentenza n. 2519 del 01/03/1993 (Rv. 481186 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | IndennitĂ di trasferta - Inclusione per il cinquanta per cento oppure per l'intero - Accertamento relativo - Criteri - Fattispecie relativa a somme corrisposte a dirigenti in trasferta come "importo aggiuntivo per spese non documentabili".
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile
Al fine di stabilire se un determinato emolumento, corrisposto al lavoratore con la denominazione di indennitĂ di trasferta, debba essere assoggettato alla contribuzione assicurativa nella misura del cinquanta per cento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 oppure interamente, occorre accertare se esso abbia natura retributiva solo parziale (nel senso di assolvere in parte la funzione di rimborso spese ed in parte quella di compenso del disagio derivante dalla prestazione lavorativa resa in condizioni particolari) o integrale (in quanto interamente concorrente a soddisfare le normali esigenze di vita del lavoratore), a tal fine interpretando secondo le regole di ermeneutica contrattuale le disposizioni del contratto collettivo di diritto comune istitutive dell'emolumento stesso. (Nella specie, la S.C., confermando l'impugnata sentenza, ha ritenuto che questa avesse correttamente escluso l'assoggettabilitĂ a contribuzione intera delle somme che, secondo la previsione del C.C.N.L. 16 maggio 1985 per i dirigenti di aziende industriali, erano state corrisposte a dirigenti in trasferta come "importo aggiuntivo per spese non documentabili").
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)