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Sez. 2, Sentenza n. 522 del 04/03/1969 Ud. (dep. 08/07/1969) Rv. 112184 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- EFFETTO DEVOLUTIVO - CIRCOSTANZE - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE IN DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112184-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- EFFETTO DEVOLUTIVO - CIRCOSTANZE - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE IN DIFETTO DI SPECIFICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA.*

La decisione sull'esistenza o meno di una circostanza aggravante o attenuante si presta ad un esame distinto ed autonomo, in fatto o in diritto, da quello relativo alla misura della pena e costituisce un punto della sentenza il cui esame, in difetto di una specifica doglianza che investa direttamente o indirettamente tale punto, e precluso al giudice di appello, per il principio del tantum devolutum quantum appellatum stabilito dall'art.515 cod.proc.pen. (Conf.111391, anno 1969, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)