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Sez. L, Sentenza n. 2310 del 29/07/1974 (Rv. 370699 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370699-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito puo dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ma deve fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale dissenso, onde rendere possibile il controllo sulla coerenza, adeguatezza e logicita della sua decisione. (Conf 1725'73, mass n 364665).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)