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Sez. 2, Sentenza n. 1725 del 14/06/1973 (Rv. 364665 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364665-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito puo dissentire dal parere espresso dal consulente tecnico di ufficio ma deve fornire un'adeguata motivazione delle ragioni di tale dissenso, dimostrando di aver valutato gli argomenti sui quali il consulente ha fondato il proprio parere, onde rendere possibile il controllo sulla coerenza, adeguatezza e logicita della ragione della decisione. (Conf 2710/71, mass n 353875).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)