Sez. 1, Sentenza n. 4126 del 14/05/1990 (Rv. 467137 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - OPPOSIZIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DEL MERITO - AMMISSIBILITÀ.*
In caso di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico di ufficio, e con riguardo al procedimento speciale di cui all'art. 11, comma sesto, della legge 8 luglio 1980 n. 319 - che richiama il procedimento ex art. 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, relativo alla liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari a favore degli avvocati e dei procuratori - il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a verificare la legittimità della liquidazione fatta dal giudice che ha nominato il consulente, disponendo egli del potere di effettuare una valutazione del merito, ai fini della quale può acquisire tutti gli elementi necessari, ai sensi dell'ultimo comma dello articolo citato.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)