Sez. 2, Sentenza n. 6684 del 13/06/1995 (Rv. 492840 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico - Opposizione - Termine - Censure proponibili - Tempestiva proposizione ad opera di una parte di una opposizione inammissibile nel contenuto - Intervento tardivo di altra parte proponente censure esaminabili - Possibilità per l'oppositore tempestivo di far proprie le censure dell'interveniente - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO
In sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico, la quale ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, va proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del decreto, sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede. Pertanto qualora una delle parti abbia tempestivamente proposto contro il suddetto decreto un'opposizione inammissibile in relazione al suo contenuto, ed un'altra parte, intervenendo nel relativo procedimento oltre il termine di cui al menzionato art. 11, abbia proposto contro il medesimo decreto censure esaminabili nel merito, la tardività di tale intervento non consente all'oppositore tempestivo di sanare l'inammissibilità della propria opposizione facendo proprie le censure dell'interveniente, sicché entrambe le opposizioni vanno dichiarate inammissibili.
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)