Sez. 1, Sentenza n. 505 del 19/01/1991 (Rv. 470567 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Aperture (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Sede principale dell'impresa - Nozione - Imprenditore di una società iscritta nel registro delle imprese - Presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella risultante dal registro - Sussistenza - Superamento - Prova contraria - Necessità - Competenza territoriale in tema di procedure concorsuali, ivi compresa quella di concordato preventivo - Competenza del Tribunale del luogo di effettivo svolgimento dell'attività.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Aperture (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio
Per sede principale dell'impresa - con riferimento al luogo della quale si determina la competenza territoriale in tema di procedure concorsuali, ivi compresa quella di concordato preventivo - deve intendersi quella nella quale l'imprenditore svolge realmente l'attività di direzione, amministrazione e coordinamento dei fattori produttivi; peraltro, ove l'imprenditore sia una società iscritta nel registro dell'imprese, si deve presumere che la sede effettiva coincida con quella risultante da tale registro, fino a che non risulti dimostrato il contrario, con conseguente riconoscimento della competenza del tribunale del luogo di effettivo svolgimento della suddetta attività.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)