Sez. 1, Sentenza n. 441 del 14/01/1995 (Rv. 489701 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Sede legale o sede risultante dal registro delle imprese.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) la competenza a dichiarare il fallimento appartiene al Tribunale del luogo in cui si trova effettivamente la sede principale dell'impresa e tale luogo, che si identifica con quello nel quale l'imprenditore svolge prevalentemente la sua attività amministrativa e direttiva, si presume coincidente con quello della sede legale o comunque con quello risultante dal registro delle imprese fino a che non risulti dimostrato il contrario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)