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Sez. 1, Sentenza n. 441 del 14/01/1995 (Rv. 489701 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società - Sede legale o sede risultante dal registro delle imprese.
Stato
decisa il 1995-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489701-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) la competenza a dichiarare il fallimento appartiene al Tribunale del luogo in cui si trova effettivamente la sede principale dell'impresa e tale luogo, che si identifica con quello nel quale l'imprenditore svolge prevalentemente la sua attività amministrativa e direttiva, si presume coincidente con quello della sede legale o comunque con quello risultante dal registro delle imprese fino a che non risulti dimostrato il contrario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)