Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 19/03/1981 (Rv. 412293 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - FACOLTA DI PROPORRE UN NUOVO APPELLO - TERMINE - ANNUALE O BREVE - DECORRENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - FACOLTA DI PROPORRE UN NUOVO APPELLO - TERMINE - ANNUALE O BREVE - DECORRENZA.*
La facolta di proporre un nuovo appello, dopo un precedente gravame inammissibile od improcedibile, ma per il quale non sia intervenuta una pronuncia giudiziale dichiarativa dell'inammissibilita od improcedibilita medesima, a norma dell'art 358 cod proc civ, deve essere esercitata 'nel termine fissato dalla leggè, e, cioe, nel termine annuale, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ovvero nel termine breve di trenta giorni, che decorre dalla data della notificazione della sentenza impugnata, non da quella della notificazione del gravame inammissibile od improcedibile, sia essa anteriore o posteriore. (contra 5153/77, mass n 388775; (contra 92/77, mass n 383594).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)