Sez. 3, Sentenza n. 12803 del 27/09/2000 (Rv. 540541 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Ricorso per cassazione inammissibile o improcedibile - Nuovo ricorso - Presentazione prima della dichiarazione di inammissibilità o d'improcedibilità - Rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo ricorso - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA
La riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)