Sez. L, Sentenza n. 8578 del 23/06/2000 (Rv. 537971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi - Clausole sulla classificazione del personale in categorie o livelli - Interpretazione - Declaratorie generali delle singole categorie e specifici profili professionali - Funzione e rilevanza rispettive - Preminenza dei profili specifici - Configurabilità - Fattispecie relativa al c.c.n.l. legge 88 del 1983 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli e categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli rispetto alle declaratorie generali contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, giacché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì con riferimento alle specifiche figure professionali dei vari settori. (Nella specie, vertendosi in tema di interpretazione del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA in relazione alla richiesta di attribuzione del nono livello, invece che dell'ottavo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ritenuto che il diverso inquadramento nell'ottavo o nel nono livello dei preposti alla direzione del reparto traffico non dipendeva da differenze di mansioni ma dall'importanza dell'impianto cui erano addetti, importanza desunta da dati statistici relativi al volume merci e passeggeri, aveva rigettato la richiesta del lavoratore di inquadramento nel livello superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)