Sez. L, Sentenza n. 12771 del 02/09/2002 (Rv. 557229 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE | Contratti collettivi - Classificazione del personale in categorie con diretta individuazione delle posizioni lavorative corrispondenti - Inquadramento sulla base di tale classificazione - Necessità - Ristrutturazioni o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - Nuove qualifiche - Classificazione secondo le procedure previste dai contratti collettivi - Prevalenza sulle formulazioni di carattere generale - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE
Le posizioni lavorative direttamente classificate dalla norma contrattuale collettiva possono inquadrarsi solo nelle categorie da questa individuate; tale principio trova applicazione anche quando, a seguito di ristrutturazioni e o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, vengano introdotte nuove qualifiche alla cui classificazione le parti provvedano, secondo una procedura prevista nel contratto collettivo, con determinazioni che hanno lo stesso valore normativo delle disposizioni contrattuali "originarie". La preminenza delle disposizioni contrattuali più specifiche rispetto alle formulazioni di carattere generale è giustificata dalla circostanza che le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì con riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, elaborando successivamente le categorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove. (Fattispecie in tema di dipendenti delle ferrovie dello stato che contestavano la congruità dell'inquadramento previsto per alcune categorie professionali dalla contrattazione collettiva nell'area III, profilo di primo tecnico di manutenzione, e non nell'area IV, profilo professionale di tecnico qualificato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 18/07/1990
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)