Sez. 1, Sentenza n. 972 del 18/02/1989 (Rv. 461953 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - NOTIFICA - TERMINE.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE - NOTIFICA - TERMINE.*
In tema di sanzioni amministrative, la notifica dell'ordinanza- ingiunzione, che, a norma dell'art. 18, comma quarto, legge 24 novembre 1981 n. 689, va eseguita nelle forme previste dall'art. 14 della stessa legge, non deve esser anche compiuta entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, previsto dallo stesso art. 14 per la notifica del relativo atto, ma può esser fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione, stabilito dall'art. 28 della legge per la prescrizione del credito. (V 4610/87, mass n 453276).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)