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Sez. 1, Sentenza n. 4610 del 20/05/1987 (Rv. 453276 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGATIVE DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE A DETTO TITOLO - TERMINE QUINQUENNALE - NATURA - PRESCRIZIONE - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE A SEGUITO DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453276-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - IRROGATIVE DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE A DETTO TITOLO - TERMINE QUINQUENNALE - NATURA - PRESCRIZIONE - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE A SEGUITO DELLA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE.*

Il termine quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, posto dall'art. 12 della legge 3 maggio 1967 n. 317, richiamato dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706, e poi riprodotto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è di prescrizione, non di decadenza, e, pertanto, resta interrotto dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 12, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)