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Sez. 2, Sentenza n. 2999 del 16/04/1988 (Rv. 458555 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - ESTENSIONE ALLE PERTINENZE.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458555-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - ESTENSIONE ALLE PERTINENZE.*

In tema di condominio di edifici, l'art. 1117 cod. civ. non distingue, ai fini della presunzione di comunione, fra le cose indicate nel n. 1 e quelle indicate nei numeri 2 e 3, disponendo che solo mediante titolo può vincersi la presunzione di comunione, la quale, pertanto, opera anche riguardo alle cose che per destinazione pertinenziale, debbono servire per dare aria e luce agli appartamenti condominiali o a parti comuni del condominio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)