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Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 07/11/1994 (Rv. 488416 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Superamento della presunzione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488416-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

In tema di condominio la presunzione di proprietà comune di ciascuna delle parti indicate nell'art. 1117 cod. civ. non può essere vinta se non da elementi di significato certo ed univoco, idonei a far ritenere che la parte in contestazione sia stata considerata dalla comune volontà dei contraenti oggetto della proprietà esclusiva di uno di essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)