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Sez. L, Sentenza n. 12329 del 18/11/1992 (Rv. 479587 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione | Indebita - Regola dell'irripetibilità ex art. 52 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479587-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assegni familiari - Corresponsione

La regola dell'irripetibilità delle prestazioni pensionistiche erogate indebitamente, stabilita dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 non può trovare applicazione alla materia degli assegni familiari, trattandosi di norma peculiare del sistema pensionistico e, più in generale, del sistema delle assicurazioni sociali in quanto collegata strettamente ad un procedimento di accertamento e di liquidazione che termina con l'emanazione di un provvedimento specifico, come tale suscettibile di errori, che non è riscontrabile (come risulta dalla disciplina di cui all'art. 4 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974 n. 114) nella suddetta materia, attinente a prestazioni immediatamente collegate e connesse ad uno stato familiare la cui sussistenza non dipende da speciale accertamento da parte dell'istituto, bensì da uno stato di fatto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)