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Sez. 1, Sentenza n. 3938 del 03/12/1974 (Rv. 372503 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONVINZIONE CIRCA LA IMPOSSIBILITA DI CONFUSIONE DEL MARCHIO ALTRUI CON QUELLO PROPRIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372503-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - SUSSISTENZA - PRESUNZIONE - CONVINZIONE CIRCA LA IMPOSSIBILITA DI CONFUSIONE DEL MARCHIO ALTRUI CON QUELLO PROPRIO - IRRILEVANZA.*

In tema di risarcimento di danni da concorrenza sleale costituita dalla contraffazione di segni distintivi altrui, la colpa, che e presunta dalla legge, non e esclusa dal soggettivo apprezzamento dell'autore della contraffazione, il quale, avendo accertato l'esistenza di un determinato marchio altrui, lo giudichi non confondibile con quello proprio. (V 2979'67, mass n 330674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)