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Sez. U, Sentenza n. 2979 del 20/12/1967 (Rv. 330674 - 01)

CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA - NECESSITA - PROVA CONTRARIA.*
Stato
decisa il 1967-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330674-01

CONCORRENZA - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE (ILLECITA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPA - NECESSITA - PROVA CONTRARIA.*

Gli Atti di concorrenza sleale sono fonte di obbligazione risarcitoria soltanto se siano compiuti con dolo o colpa. La colpa, pero, si presume, quando siano accertati gli Atti di concorrenza, pur potendo tale presunzione essere vinta da prova contraria dalla prova cioe che nel comportamento dell'autore degli Atti predetti non ricorre l'elemento psicologico richiesto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)