Sez. 2, Sentenza n. 5602 del 20/12/1977 (Rv. 389193 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZI - TERRAZZA DI COPERTURA DI UN EDIFICIO PRIVA DI PARAPETTO - NATURA DI VEDUTA O PROSPETTO - ESCLUSIONE - NATURA DI LUCE IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - LUCI - IN GENERE - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - BALCONI E TERRAZZI - TERRAZZA DI COPERTURA DI UN EDIFICIO PRIVA DI PARAPETTO - NATURA DI VEDUTA O PROSPETTO - ESCLUSIONE - NATURA DI LUCE IRREGOLARE - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
L'assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio, la quale sia di normale accessibilita e praticabilita da parte del proprietario, costituisce elemento decisivo per escludere che l'opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, non anche per escludere che essa costituisca luce irregolare, in ordine alla quale il vicino ha sempre diritto di esigere l'adeguamento ai requisiti stabiliti per le luci. Per poter escludere anche questa seconda configurazione giuridica e necessario accertare, avuto riguardo all'attuale consistenza e destinazione dell'opera, oggettivamente considerata, e alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario, se e quali limitazioni - ancorche diverse e minori di quelle derivanti da un'apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto - possano discenderne a carico della liberta e della 'privacy' del fondo vicino altrui. (V 1113/28).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 901, Cod. Civ. art. 902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)