Sez. 5, Sentenza n. 22790 del 23/10/2006 (Rv. 593484 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Società di persone - Plusvalenze realizzate mediante cessione dell'azienda - Assoggettamento a tassazione separata - Condizioni - Scioglimento formale della società - Mancanza - Regime applicabile.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sul reddito d'impresa, le plusvalenze realizzate da società di persone a seguito di cessione dell'azienda sono soggette a tassazione separata, ai sensi degli artt. 12, lettera a), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis", soltanto nel caso in cui la cessione abbia luogo nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2275 cod. civ., in conseguenza di un provvedimento formale di scioglimento della società, mentre nel caso in cui i soci, per provocare detto scioglimento, si avvalgano di altre forme, tra le quali rientra anche la cessione dell'azienda, da cui deriva l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, trova applicazione l'art. 73, secondo comma, del d.P.R. n. 597 cit., il quale, introducendo una deroga al predetto regime, prevede che la plusvalenza concorra a formare il reddito complessivo della società.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 73, Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)