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Sez. 5, Sentenza n. 16170 del 23/12/2000 (Rv. 542892 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza - Realizzazione con la cessione dell'azienda da parte di una società di fatto - Tassazione - Regime applicabile.
Stato
decisa il 2000-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542892-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza, conseguita con la cessione dell'azienda da una società di fatto esercente attività commerciale, non è assoggettabile a tassazione separata, ma concorre a formare il reddito complessivo della società.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 73, DPR 29/09/1973 num. 598 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)