Sez. 2, Sentenza n. 3105 del 19/11/1973 (Rv. 366875 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CRITERI DI ERMENEUTICA DI CONTRATTI - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - CRITERI DI ERMENEUTICA DI CONTRATTI - APPLICABILITA.*
Le pattuizioni dei contratti collettivi di lavoro (e degli accordi economici) post-corporativi, non resi obbligatori erga omnes, vanno interpretate alla stregua dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale. Il risultato di siffatta indagine ermeneutica, compiuta dal giudice al fine di accertare il contenuto e la portata di tali contratti, costituisce tipica espressione di un giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici ed errori di diritto, e compiuto nel rispetto dei canoni ermeneutici. (Conf 3104/73; 1497/72, mass n 358169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)