diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2999 del 28/07/1976 (Rv. 381774 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - TOLLERANZA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381774-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - TOLLERANZA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

La benevola tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze del dipendente, che, singolarmente considerate, legittimerebbero non gravi sanzioni disciplinari, non esonera il giudice dal valutare se esse mancanze, considerate nel complesso, possano dar luogo al licenziamento in tronco.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)