Sez. L, Sentenza n. 3835 del 12/06/1981 (Rv. 414472 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - TOLLERANZA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INADEMPIENZE DEL LAVORATORE - TOLLERANZA DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La benevola tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze del dipendente, che, singolarmente considerate, legittimerebbero non gravi sanzioni disciplinari, non impedisce al giudice di valutare se le stesse mancanze - ancorche in assenza di contestazione preventiva di ciascuna di esse - possano o meno giustificare il licenziamento considerate nel loro complesso, ove le stesse siano oggetto di contestazione unitaria con la specificazione dei singoli fatti che il datore di lavoro reputa tanto gravi da condurre alla risoluzione del rapporto, non derivandone in tal modo alcun pregiudizio alla possibilita del lavoratore di scagionarsi in modo pieno e completo. (V 3400/79, mass n 399824; (Conf 2999/76, mass n 381774).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)