Sez. U, Sentenza n. 1276 del 07/02/1991 (Rv. 470822 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - In genere | Questioni relative alla applicabilità o alla natura delle norme di strumenti urbanistici locali - Giurisdizione del giudice ordinario.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Azione giudiziaria per il rispetto delle - In genere
Nella controversia fra proprietari di fondi limitrofi, in tema di osservanza delle distanze per le costruzioni, la circostanza che vengano in discussione norme degli strumenti urbanistici locali, o che si ponga il quesito del loro carattere integrativo o meno delle prescrizioni del codice civile, non tocca l'inerenza della causa a posizioni di diritto soggettivo, nell'ambito del rapporto privatistico di vicinato, e, quindi, non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)