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Sez. U, Sentenza n. 365 del 18/05/2000 (Rv. 536628 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Delle controversie tra proprietari di fondi vicini aventi ad oggetto questioni relative alla proprietà pubblica o privata di strade.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536628-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

Le controversie tra proprietari di fondi vicini, aventi ad oggetto questioni relative alla proprietà pubblica o privata di strade che ad essi conducono, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo anche in questa materia applicabile il principio secondo cui nei rapporti tra privati non si pongono questioni di giurisdizione, perché la posizione di interesse legittimo è configurabile soltanto in rapporto al potere esercitato dalla P.A. che, invece, in tali controversie non è parte in causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)