Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 03/07/1971 (Rv. 352746 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ECCEPIBILITA DA PARTE DEL FISCO DI TUTTI I MOTIVI GIUSTIFICANTI L'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICA DELLA CAUSA PETENDI E FORMULAZIONE DI NUOVE ECCEZIONI - LIMITI TEMPORALI - DEDUZIONE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - ECCEPIBILITA DA PARTE DEL FISCO DI TUTTI I MOTIVI GIUSTIFICANTI L'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - GIUDIZIO DI APPELLO - MODIFICA DELLA CAUSA PETENDI E FORMULAZIONE DI NUOVE ECCEZIONI - LIMITI TEMPORALI - DEDUZIONE NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Attesa la particolare natura e disciplina dell'ingiunzione fiscale, l' amministrazione finanziaria dello stato, in Sede di opposizione, e legittimata a dedurre tutte le ragioni che giustificano la pretesa tributaria fatta valere con l'ingiunzione opposta. Ma il mutamento della causa petendi e la proposizione di nuove eccezioni trova una preclusione nella mancata specifica formulazione di dette domande o eccezioni nei motivi di appello, che delimitano l'ampiezza del dibattito del giudizio di secondo grado.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 41, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 25, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)