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Sez. 3, Sentenza n. 19318 del 27/09/2004 (Rv. 577373 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Locazione di animale - Riconducibilità alla locazione di cosa mobile - Conseguenze - Restituzione - Modalità - Nel luogo di consegna e previa richiesta del proprietario.
Stato
decisa il 2004-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577373-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Il contratto di locazione di un animale si inserisce nel tipo contrattuale di locazione di cosa mobile, e pertanto ad esso si applica l'art. 1590 cod. civ., secondo cui, alla fine della locazione, le cose si devono restituire nel luogo in cui sono state consegnate. A tal scopo è necessario che il proprietario si rechi alla scadenza nel luogo ove ha consegnato l'animale per ritirarlo, e che il conduttore aderisca senza ritardo alla richiesta del locatore, non potendosi configurare una mora del debitore in mancanza di una richiesta di consegna dell'animale nel modo e nel luogo indicato da parte del proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)