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Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 24/03/2004 (Rv. 571463 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Modalità.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571463-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

L'obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)